È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza (FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.
Al testo del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato introdotto l’«Art. 9-bis – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che sancisce quanto segue:
(…) Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 81/08, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».
In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza (FAD sincrona).
VIDEOCONFERENZA E E-LEARNING: QUALI DIFFERENZE?
Ricordiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) e E-Learning (FAD asincrona)non sono sinonimi ma sono due modalità di erogazione della formazione diverse e regolamentate, ognuna, specificamente.
- La Videoconferenza (FAD sincrona)consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.
- L’E-Learning (FAD asincrona), invece, è essenzialmente asincrono, poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei.
FORMAZIONE IN ELEARNING: SI PUO’ ANCORA FARE?
L’art. 9-bis recentemente introdotto con la conversione in legge del D.L. 24/2022 equipara la formazione in Videoconferenza (FAD sincrona) a quella in aula. Lo stesso articolo precisa che la formazione sulla sicurezza “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.
Pertanto il nuovo articolo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità, quali appunto e-learning (FAD asincrona), né fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning (FAD asincrona).