Aziende interessate:
– importatori di materiale imballato e di imballaggi vuoti;
– produttori di imballaggi.
Come ogni anno le aziende che importano materiali imballati o imballaggi vuoti dall’estero oppure sono produttrici di imballaggi, devono verificare l’assoggettamento e la periodicità relativa alle dichiarazioni per il versamento del contributo ambientale al CONAI (dichiarazione in procedura ordinaria o semplificata) entro e non oltre il 20 gennaio.
Per il 2022 Conai non ha variato le soglie di esenzione, che restano quelle illustrate nel seguente prospetto:[nd_options_image nd_options_align=”center” nd_options_image=”2148″ nd_options_width=”100%”]Si rammenta che, per le sole procedure ordinarie, è in vigore una soglia minima di dichiarazione, a soli fini statistici, basata sul peso degli imballaggi immessi al consumo nell’anno di riferimento, pari a 10 tonnellate e a prescindere dal valore del contributo relativo.
In buona sostanza, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate per materiale, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione.
La modalità di invio delle dichiarazioni del contributo ambientale CONAI è esclusivamente telematica attraverso il portale del Conai (www.conai.org).
Per quanto concerne i contributi ambientali, segnaliamo le variazioni in vigore dal 1° gennaio 2022.
PER LA PROCEDURA ORDINARIA:
[table id=6 /]
(1) Imballaggi in carta e cartone monomateriale e poliaccoppiati (compositi) di tipo A e B, con una componente carta superiore o uguale rispettivamente al 90 e all’80%
(2) Poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi.
(3) Imballaggi poliaccoppiati (compositi) in cui la componente carta è superiore o uguale al 60% e inferiore all’80%.
(4) Imballaggi poliaccoppiati (compositi) in cui la componente carta è inferiore al 60% o comunque non è esplicitata
(5) imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti commercio & industria
(6) imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito domestico
(7) altri imballaggi selezionabili/riciclabili da circuito domestico e/o commercio & industria
(8) imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali
PER LA PROCEDURA SEMPLIFICATA:
Le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro), in caso di utilizzo delle procedure semplificate per le importazioni di imballaggi pieni, passeranno:
- dal 0,20% al 0,17% per i prodotti alimentari imballati;
- dal 0,10% al 0,08% per prodotti non alimentari imballati.
Il Contributo Ambientale per la procedura forfetaria di dichiarazione sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 101,00 €/ton a 90,00 €/ton.
PROCEDURA SEMPLIFICATA – CONTRIBUTO AMBIENTALE FORFETTARIO PER FASCE DI FATTURATO
Resta in vigore la procedura di dichiarazione forfetaria si aggiunge, in alternativa, alle procedure semplificate esistenti (ed illustrate nel paragrafo precedente) per le importazioni di merci imballate.
È riservata alle imprese con fatturato fino a 2.000.000 di Euro e consente di determinare il Contributo ambientale forfetario sulla base del fatturato riferito all’anno precedente a quello della dichiarazione:
[table id=5 /]
La dichiarazione ha periodicità solo annuale ed è presentata a CONAI dal 1° al 30 settembre dell’anno di competenza.
Restiamo a disposizione per supportarvi nella verifica di assoggettamento alle dichiarazioni periodiche.