Tutti i Lavoratori implicati in attività di prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze devono necessariamente ricevere una Specifica Formazione Antincendio e svolgere costantemente Aggiornamenti Mirati.
Le principali novità introdotte dal Nuovo D.M. contemplano, nello specifico:
- L’introduzione dell’obbligo di Aggiornamento con cadenza quinquennale nella Formazione degli Addetti Antincendio;
- Lo svolgimento della Prova Pratica di Estinzione nei Corsi di Formazione di livello 1, cioè quelli che attualmente sono denominati Corsi di Formazione antincendio – Rischio Basso, nonché in tutti i Corsi di Aggiornamento per Addetti Antincendio
Di seguito si riporta lo schema dei corsi secondo il nuovo DM 02.09.2021
La principale novità, oltre alla variazione della denominazione (Livello 1-2-3 al posto dei precedenti Basso-Medio-Alto), riguarda l’introduzione della prova pratica per i corsi di Livello 1 (ex Rischio Basso).
Tale modifica comporta che i corsi debbano necessariamente essere svolti in presenza e non è più fattibile esclusivamente al modalità di erogazione on-line.
Cogliamo l’occasione per rimarcare un’altra importante specificità del decreto. Come già visto, l’aggiornamento è stato fissato con cadenza quinquennale, a partire dalla data dell’avvenuta formazione (non dalla data di entrata in vigore del decreto).
Però, gli addetti che hanno frequentato l’ultimo corso di formazione/aggiornamento da più di 5 anni al 04/10/2022, ossia prima di ottobre 2017, devono tassativamente frequentare il corso di aggiornamento entro il 04/10/2023, pena la perdita dei crediti formativi iniziali.
Trascorsa tale data, dovranno frequentare nuovamente il corso base.
Nel caso di chiarimenti la nostra segreteria è sempre a vostra disposizione.