Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (DL 24.03.2022 n. 24)

Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (DL 24.03.2022 n. 24)

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo “Decreto Covid” indicante le misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza in data 31.03.2022.

Il decreto è entrato in vigore il giorno 25.03.2022.

 

Il provvedimento riporta una serie di step con date e scadenze ben precise sul green pass rafforzato e green pass base, indispensabili per un ritorno graduale alla normalità. Tra le principali misure vi è l’eliminazione delle quarantene precauzionali, l’eliminazione graduale del super green pass e del green pass base, così come la cessazione del sistema delle zone colorate, l’obbligo di indossare le mascherine in ambienti al chiuso, specificatamente FFP2 in alcuni casi, mezzi di trasporto e spettacoli aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le scadenze del green pass rafforzato (comunemente chiamato super green pass), sono state definite con l’obiettivo di eliminare del tutto, in maniera progressiva, la certificazione verde Covid-19.

Di seguito si riportano le principali novità stabilite dal Decreto sulla base della scansione temporale.

A partire dal 01/04/2022

  • Termina lo Stato di emergenza
  • Viene abolito il sistema delle zone colorate;
  • Resta in vigore l’obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico (fino al 30 aprile 2022).
  • Resta in vigore l’obbligo di Green Pass rafforzato per accedere ad alcuni servizi quali la ristorazione svolta al tavolo al chiuso (fatta eccezione per i servizi di ristorazione degli alberghi per i clienti ivi alloggiati) (fino al 30 aprile 2022).
  • La capienze degli impianti sportivi ritorna al 100% all’aperto e al chiuso;
  • Viene abolito l’obbligo di quarantena anche per chi non è vaccinato (dovrà essere fatta auto-sorveglianza per 10 giorni con indossate mascherine FFP2); il tampone sarà necessario solo in casi di sintomi
  • Resta l’obbligo di isolamento solo per i casi positivi di Covid-19

 FOCUS SUI LUOGHI DI LAVORO

Dal 01 aprile 2022 fino al 30 aprile 2022

  • Resta in vigore l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche);
  • Sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base e viene meno, quindi, la sospensione dallo stipendio in assenza di questo (fatta eccezione per personale delle strutture sanitarie e di RSA)
  • Per accedere a mense e corsi di formazione sarà sufficiente il Green Pass Base

A partire dal 01 maggio 2022

  • Viene abolito per tutti il Green Pass (compresi gli over 50)
  • Viene abolito l’obbligo delle mascherine al chiuso

Fino al 30 giugno 2022

  • Possibilità di svolgere lavoro agile – smart working con procedura semplificata
  • Viene prorogata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili

Fino al 31 dicembre 2022

  • Resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali.
  • Eventuali protocolli e linee guida potranno essere adottati con provvedimento del Ministero della salute

FOCUS SULLA SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

SCUOLE DELL’INFANZIA – SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

  • In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
  • In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Fino al 15 giugno 2022

  • Resta l’obbligo vaccinale per gli insegnanti

 

DL 24 marzo 2022 n. 24

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