Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato che il modello di dichiarazione ambientale MUD, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 e pubblicato nel Supplemento ordinario n° 8 alla Gazzetta ufficiale serie generale n° 45 del 22 febbraio 2019, è confermato e sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro il 16 GIUGNO 2021, con riferimento all’anno 2020.
Rimangono quindi immutate, rispetto all’anno scorso, le informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
I soggetti interessati alla denuncia sono i medesimi degli anni precedenti e precisamente:
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori professionali, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, Comuni, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali con più di 10 dipendenti (considerati nella sua totalità e non considerando la singola unità locale).
Sono invece esonerati da tale adempimento:
- gli imprenditori agricoli (art. 2135 del codice civile) con un volume di affari non superiore a 8.000€/anno;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti NON pericolosi fino a 30 kg o litri al giorno;
- per i soli rifiuti NON pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che NON HANNO PIU’ DI DIECI DIPENDENTI (per quanto concerne il titolare ed i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima)
L’obbligo di denuncia verrà assolto compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio, con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (via telematica con pagamento diretto del diritto di segreteria).
A vostra disposizione per fornire l’adeguata consulenza, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.