[nd_options_spacer nd_options_height=”20″]E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 201 del 12 agosto 2020 il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 entrato in vigore il 27 agosto 2020 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive: 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.”
Questo decreto abroga e sostituisce la quasi totalità della legislazione in materia di radiazioni ionizzanti previgente (tra cui in particolare il D.Lgs. 230/95 ma non solo).
Nuovi principi e nuove norme per la protezione delle persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea, disciplinando :
a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
Entro dodici mesi dovrà essere adottato il Piano nazionale d’azione per il radon.
Di seguito alcune delle novità
Sorveglianza sanitaria
L’articolo 134 “Sorveglianza sanitaria”, introduce novità rispetto al corrispondente articolo del D. lgvo 230/95 e smi nella parte in cui prevede che la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti è affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente per i lavoratori esposti di categoria B e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A.
Esposizione alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
Il d.lgs 101/20 di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom introduce nel sistema regolatorio di radioprotezione moltissime novità per quanto concerne la protezione dall’esposizione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, approfondendo il quadro regolatorio che era stato introdotto con il decreto legislativo 241/2000.
La protezione delle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali è oggetto del Titolo IV e affronta vari aspetti radioprotezionistici:
– Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di vita
– Protezione dall’esposizione al radon negli ambienti di lavoro: sono contenute importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente.
– Protezione dei lavoratori e dei degli individui della popolazione dall’esposizione ai radionuclidi naturali presenti nelle materie e nei residui di “industrie NORM” (acronimo di Naturally Occurring Radioactive Material: indentifica quei materiali abitualmente non considerati radioattivi ma che possono contenere elevate concentrazioni di radionuclidi naturali per cui sono considerati di interesse dal punto di vista della protezione dei lavoratori e del pubblico).
– Protezione dalle radiazioni gamma emesse da nuclidi contenuti nei materiali da costruzione
– Protezione del personale navigante dall’esposizione alla radiazione cosmica, ecc.
Protezione dal radon nei luoghi di lavoro
Per quanto riguarda la protezione dal radon negli ambienti di vita e di lavoro, inquadrate come situazioni di esposizione esistenti, è fissato lo stesso livello di riferimento (pari ad una concentrazione media annua di 300 Bq/m3): questo certamente faciliterà l’attuazione della norma, delineando un quadro radioprotezionistico più omogeneo.
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11), oppure se svolte in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azionale Nazionale Radon.
La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza
La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.
Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81).
Cadenza delle misure:
– Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico
– Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3
Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione.