[nd_options_spacer nd_options_height=”20″]E’ entrato in vigore il 26 settembre 2020, il decreto che modifica alcune parti del D. Lgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ed interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono decreti attuativi.
Di seguito riportiamo alcune disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma.
Registro elettronico nazionale
Viene istituito il REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE, con lo scopo di assicurare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (ex Sistri) e che sostituirà i registri di carico e scarico ed i formulari cartacei.
L’effettiva operatività dovrà essere definita con apposito decreto attuativo; di conseguenza attualmente restano in vigore i registri e formulari cartacei.
Registro cronologico di carico e scarico
Fino all’attuazione del nuovo sistema di tracciabilità, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti.
Viene modificato l’obbligo di conservazione, che passa da cinque a tre anni.
Trasporto dei rifiuti e Formulario
Viene introdotta la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del formulario al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore.
Viene modificata la tempistica per la durata di conservazione dei formulari, che si riduce da cinque a tre anni.
Rifiuti da manutenzione
Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, viene chiarito che questi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.
Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito temporaneo dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla propria sede, in alternativa al formulario, venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.
Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, formulario o DDT e comporta l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Classificazione rifiuti
Viene prevista l’adozione, entro il 31 dicembre 2020 da parte del SNPA (Sistema Nazionale Protezione Ambientale), di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto.
Si evidenzia che il SNPA ha già emanato a marzo 2020 le “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, ma che devono essere ancora approvate dal Ministero dell’Ambiente.
Rifiuti Urbani
A partire dal 1° gennaio 2021, viene introdotta la definizione di rifiuti URBANI con il relativo dettaglio delle tipologie comprese.
E’ stato introdotto un nuovo allegato riportante le attività rientranti nella produzione di rifiuti urbani e le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER.
Tra le attività sono escluse quelle industriali, dall’agricoltura, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, i veicoli fuori uso ed i rifiuti da costruzione e demolizione. Di conseguenza i rifiuti prodotti rientrano sempre nella categoria dei rifiuti speciali.