IL DATORE DI LAVORO DEVE FORNIRE GLI OCCHIALI AI VIDEOTERMINALISTI?

Secondo la Corte di Giustizia Europea, espressasi in merito con la sentenza n. 392 del 22 dicembre 2022, sono a carico del datore gli occhiali da vista / lenti a contatto per il dipendente videoterminalista, quali dispositivi di protezione individuale a carico dell’azienda. Ai sensi della direttiva 90/270/CEE il datore deve infatti provvedere a fornire ai dipendenti terminalisti gli occhiali o le lenti o rimborsare le spese dei costi già sostenuti per il loro acquisto.

 

I FATTI

 

l ricorrente, un impiegato presso l’ispettorato generale del servizio immigrazione del dipartimento di Cluj (Romania), esercita la propria attività lavorando su attrezzature munite di videoterminali.

Lo stesso affermava che il lavoro su schermo, nonché altri fattori di rischio (quali la luce visibile discontinua, l’assenza di luce naturale, il sovraccarico neuropsichico) hanno comportato un forte deterioramento della sua vista, costringendolo a cambiare occhiali, al fine di correggere la diminuzione della sua acutezza visiva.

Facendo valere che il sistema nazionale di assicurazione malattia rumeno non prevedeva il rimborso del costo degli occhiali da vista, l’impiegato ha chiesto al proprio datore di lavoro di rimborsargli tale somma. La domanda è stata respinta.

Il ricorrente ha successivamente adito il Tribunale di Cluj in Romania con un ricorso diretto a far condannare l’ispettorato generale a versargli detta somma. Il giudice ha respinto tale ricorso con la motivazione che non ricorrevano le condizioni per ottenere il rimborso richiesto, in quanto l’articolo 14 del decreto governativo n. 1028/2006 darebbe diritto non al rimborso del costo di un dispositivo speciale di correzione, ma solo alla fornitura di un siffatto dispositivo se la sua utilizzazione è considerata necessaria.

Il Ricorrente ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Cluj chiedendone l’annullamento e il riesame nel merito della controversia. Il giudice del rinvio considerava che, per statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente, occorreva interpretare la nozione di “dispositivi speciali di correzione”, di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 90/270 e, in tal contesto, la Corte d’appello decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. se l’espressione “dispositivo speciale di correzione”, di cui all’articolo 9 della Direttiva 90/270 debba essere interpretata nel senso che essa non può comprendere gli occhiali da vista.
  2. se con l’espressione “dispositivo speciale di correzione”, di cui all’articolo 9 della Direttiva 90/270, debba intendersi unicamente un dispositivo utilizzato esclusivamente sul posto di lavoro e nell’adempimento delle mansioni lavorative.
  3. se l’obbligo di fornire un dispositivo speciale di correzione, previsto dall’articolo 9 della direttiva 90/270, riguardi esclusivamente l’acquisto del dispositivo da parte del datore di lavoro o se possa essere interpretato estensivamente, ossia comprendendo anche l’ipotesi che il datore di lavoro si faccia carico delle spese necessarie sostenute dal lavoratore al fine di procurarsi il dispositivo.
  4. se sia compatibile con l’articolo 9 della Direttiva 90/270 la copertura di tali spese da parte del datore di lavoro sotto forma di un aumento generale della retribuzione, corrisposto permanentemente a titolo di “aumento per condizioni di lavoro gravose”

 

LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

 

La Corte di Giustizia, rispondendo alla prima e alla seconda questione, dichiara che l’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che i “dispositivi speciali di correzione”, previsti da tale disposizione, includono gli occhiali da vista specificamente diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un’attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali. Peraltro, tali “dispositivi speciali di correzione” non si limitano a dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito professionale.

Sulle questioni terza e quarta la Corte di Giustizia, dopo aver constatato che detta disposizione impone al datore di lavoro un obbligo diretto a garantire che i lavoratori interessati ricevano, se del caso, un dispositivo di correzione speciale, rileva che il rimborso da parte del datore di lavoro del costo di acquisto di un dispositivo di correzione speciale è conforme all’obiettivo della Direttiva 90/270 in quanto garantisce un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, senza in alcun modo comportare oneri finanziari supplementari a carico dei lavoratori. Ne consegue che l’obiettivo dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della direttiva 90/270, in quanto mira a garantire che i lavoratori ricevano, senza alcun onere finanziario, dispositivi speciali di correzione in caso di necessità, può essere raggiunto vuoi direttamente, mediante fornitura di tale dispositivo dal datore di lavoro al lavoratore, vuoi indirettamente, mediante rimborso del costo di tale dispositivo da parte del datore di lavoro.

Occorre anche rilevare che l’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva 90/270 non osta, in linea di principio, a che il diritto nazionale preveda che la messa a disposizione dei lavoratori interessati, da parte del datore di lavoro, di dispositivi speciali di correzione, richiesta da detta disposizione, avvenga mediante un premio che consenta al lavoratore stesso di acquistare tale dispositivo. Tuttavia, occorre sottolineare che un siffatto premio deve necessariamente coprire le spese specificamente sostenute dal lavoratore per l’acquisto del dispositivo speciale di correzione.

 

SITUAZIONE IN ITALIA 

 

In Italia la questione è disciplinata nell’art. 176 comma 6 del D. Lgs. 81/08 che recita: “Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione” dove per “visite di cui ai commi 1, 3 e 4” si intende la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio da videoterminale.

Inoltre segnaliamo anche la Circolare n. 30 del 05/03/1998 del Ministro del lavoro che sul tema allora trattato nel D. Lgs. 626/94 ha fornito i seguenti chiarimenti interpretativi: “con la locuzione <dispositivi speciali di correzione>, di cui all’art. 55, comma 5, del d.L.vo. n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Ne deriva che, nell’ipotesi i cui il “dispositivo speciale di correzione” sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale.”

Pertanto il parere della corte europea risulta in netto contrasto con quello della nostra normativa nazionale in particolare relativamente a quanto ricompreso con il termine “dispositivi speciali di correzione”

 

COME COMPORTARSI

 

In attesa di eventuali adeguamenti normativi o nuovi chiarimenti a livello nazionali sul campo di attribuzione del termine “dispositivi normali di correzione” resta valido quanto disposto dal D. Lgs 81/08 ovvero le spese di tali dispositivi sono a carico del datore di lavoro solo se, nello svolgimento dell’attività lavorativa al videoterminale, non siano sufficienti i normali dispositivi di correzione ovvero quelli utilizzati dal lavoratore anche nella vita quotidiana. Se i dispositivi speciali di correzione sono integrati nei dispositivi normali di correzione, il datore di lavoro deve rimborsare o pagare solo il costo relativo alla correzione speciale.

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