Decreto legislativo n. 102/2020 – obbligo di relazione sulle sostanze pericolose da presentare all’autorità competente

emissioni natura

Il D. Lgs. 30 luglio 2020, n. 102, ha modificato l’art. 271 introducendo il comma 7-bis in cui si prevede la limitazione nella maggior misura possibile, sia da un punto di vista tecnico che di esercizio, delle emissioni in atmosfera di sostanze classificate:

  • CANCEROGENE O TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE O MUTAGENE;
  • SOSTANZE DI TOSSICITÀ E CUMULABILITÀ PARTICOLARMENTE ELEVATA;
  • SOSTANZE CLASSIFICATE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI.

Per quanto concerne l’individuazione delle sostanze/miscele da prendere in considerazione, la Regione Lombardia con DGR 7 giugno 2021 – n. XI/4837, ha fornito delle linee guida, tra le quali individua le sostanze/miscele che dovranno essere oggetto di indagine siano quelle individuate nella tabella sotto riportata.

Conseguentemente viene previsto che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni che utilizzino tali sostanze come materie prime nei processi che determinano emissioni in atmosfera, inviino all’Autorità Competente ogni 5 anni dal rilascio dell’autorizzazione, una relazione che analizzi la disponibilità di eventuali alternative.

Per i gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto (28 agosto 2020) la prima relazione sulle possibili alternative deve essere inviata all’Autorità Competente entro il 28 agosto 2021.

Gli aspetti che andranno analizzati e valutati all’interno della relazione sono i seguenti:

  1. Verifica della presenza di sostanze/miscele considerate all’interno della normativa e da cui si originano emissioni in atmosfera. Nel caso in cui tali sostanze non vengano utilizzate come materie prime o siano in quantità inferiore ai 10 kg/anno, non è necessario produrre alcuna documentazione.
  2. Analisi della disponibilità di alternative: tenendo conto delle caratteristiche del ciclo produttivo aziendale e delle specifiche dei prodotti, dovrà essere esaminata la disponibilità di eventuali alternative disponibili sul mercato, sia in termini di sostanze/miscele meno pericolose, sia di tecnologie, evidenziando nel caso l’inapplicabilità.
  3. Fattibilità tecnica ed economica degli interventi: tenendo conto di quanto emerso nella fase di analisi delle alternative, si proseguirà con un’analisi volta a valutare la fattibilità tecnica ed economica degli interventi e le relative tempistiche di attuazione necessari alla sostituzione delle sostanze/miscele pericolose con quelle alternative individuate. Per fare ciò è necessario preliminarmente valutare la significatività delle emissioni.

La DGR 7 giugno 2021 – n. XI/4837 non è invece applicabile, a categorie di sostanze la cui eventuale presenza in emissione è dovuta esclusivamente a processi/trasformazioni chimiche (es. attività di saldatura).

Inoltre, non sono tenuti alla trasmissione di tale relazione:

  • I Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione AUA per le emissioni ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nel cui ciclo produttivo non vengono utilizzate le sostanze/miscele sopracitate, seppur rientranti nei suddetti regimi autorizzativi;
  • Attività di cui all’art. 272 c.1 “scarsamente rilevanti” in quanto non soggette ad autorizzazione;
  • Attività autorizzate ai sensi dell’art. 272 c.2 e 3 “autorizzazioni in deroga”.

 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento

 

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