EQUIPARAZIONE FORMAZIONE IN AULA E VIDEOCONFERENZA

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 in cui è stato introdotto l’art. 9-bis che riconosce l’equiparazione aula-Videoconferenza (FAD sincrona) nell’ambito della formazione salute e sicurezza sul lavoro.

 

Al testo del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 è stato introdotto l’«Art. 9-bis – (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro) che sancisce quanto segue:

(…) Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 81/08, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza ».

 

In sostanza il nuovo articolo chiarisce definitivamente che i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei casi in cui non siano previsti addestramento o prove pratiche, possono essere svolti sia in aula in presenza che in Videoconferenza (FAD sincrona).

 

VIDEOCONFERENZA E E-LEARNING: QUALI DIFFERENZE?

Ricordiamo che Videoconferenza (FAD sincrona) E-Learning (FAD asincrona)non sono sinonimi ma sono due modalità di erogazione della formazione diverse e regolamentate, ognuna, specificamente.

  • La Videoconferenza (FAD sincrona)consente l’interazione sincrona, ossia “in diretta” tra docente e partecipanti, permettendo, esattamente come accade nei corsi con “presenza in aula”, di instaurare discussioni e confronti, rispondere alle domande dei partecipanti, fornire chiarimenti in caso di dubbi, riprendere contenuti che risultano critici, approfondire concetti che incontrano l’interesse dei partecipanti, adattando l’attività formativa alle effettive e specifiche esigenze dei discenti.
  • L’E-Learning (FAD asincrona), invece, è essenzialmente asincrono, poiché non è necessaria la compresenza temporale di formatore e discenti e le interazioni didattiche possono avvenire in momenti diversi e non contemporanei.

 

FORMAZIONE IN ELEARNING: SI PUO’ ANCORA FARE?

L’art. 9-bis recentemente introdotto con la conversione in legge del D.L. 24/2022 equipara la formazione in Videoconferenza (FAD sincrona) a quella in aula. Lo stesso articolo precisa che la formazione sulla sicurezza “può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza” e non stabilisce che “deve essere erogata o in modalità in presenza, o in modalità in aula”, determinando quindi la possibilità, ma non esclusività, di erogare la formazione in tali modalità.

Pertanto il nuovo articolo non vieta la formazione in materia di salute e sicurezza in altre modalità, quali appunto e-learning (FAD asincrona), né fa decadere gli Accordi Stato Regioni del 21/12/11 che prevedono, appunto, la possibilità di erogare la formazione in modalità e-learning (FAD asincrona).

Quest’anno l’Inail ha pubblicato, in anticipo rispetto gli anni passati, il nuovo modello di domanda OT23 per la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione e la ...
I gestori di impianti che generano emissioni in atmosfera autorizzati di verniciatura mobili, verniciatura oggetti in metallo e verniciatura plastica e vetroresina devono predisporre il prospetto riportante il calcolo del ...
I titolari di scarichi di acque industriali in fognatura ricadenti nell’ambito del gestore idrico BRIANZACQUE, devono presentare la dichiarazione relativa ai quantitativi e alla qualità delle acque reflue industriali scaricate ...