RENTRI – REGISTRO ELETTRONICO PER LA TRACCIABILTA’ DEI RIFIUTI. ISCRIZIONE, DATE, SCADENZE PER I SOGGETTI OBBLIGATI

Giovedì 15 giugno 2023, con Decreto 4 aprile 2023 n. 59, il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), che sostituirà l’attuale gestione cartacea (registro di carico e scarico e formulari) a decorrere dal 15 dicembre 2024.

Chi deve iscriversi al RENTRI?

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI

  • gli enti e le imprese che effettuano il recupero, trattamento, smaltimento dei rifiuti;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • i produttori di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti.

 

Sono esclusi i produttori di rifiuti non pericolosi fino a dieci dipendenti, che continueranno ad assolvere gli adempimenti con nuova modulistica cartacea da definirsi con prossimo decreto.

L’iscrizione avviene con tempistiche differenti a seconda della classe di utenti, come riportato nella seguente tabella

 

Come iscriversi al RENTRI

L’articolo 21 indica in un prossimo Regolamento (da emanare con uno o più decreti ministeriali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del RENTRI) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e monitoraggio, oltre alle istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori.

Nel Regolamento dovranno poi definirsi i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI, le modalità di compilazione dei modelli, i requisiti per i servizi di consultazione, manuali e guide sintetiche ed il funzionamento degli strumenti di supporto.

Iscrizione facoltativa

Il sistema RENTRI prevede che i soggetti non obbligati o per i quali non decorra l’obbligo possono iscriversi volontariamente alla piattaforma e possono procedere in qualsiasi momento alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Obblighi per i soggetti obbligati al RENTRI

A seguito dell’iscrizione vigono specifici obblighi per i soggetti tenuti al RENTRI, in particolare:

Contributi annuali e di segreteria

I soggetti tenuti al RENTRI devono pagare il contributo annuale e i diritti di segreteria a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del Registro.

Trasmissione dati dai registri e formulari

A decorrere dalla data di iscrizione al RENTRI, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dovranno trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità dei regolamenti previsti all’art.21, a cadenza mensile entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi: in base all’art. 14 comma 4, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi il produttore iniziale provvede alla trasmissione dei dati del formulario nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi.

Presenza dei servizi di geolocalizzazione

Con eccezione per coloro che sono iscritti all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei propri rifiuti, i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI dovranno garantire sui propri mezzi di trasporto sistemi di geolocalizzazione basati sulle nuove tecnologie disponibili sul mercato.

Saremo in grado di supportarvi sulle modalità di utilizzo del RENTRI, non appena saranno emanati i Decreti attuativi del nuovo sistema.

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