Decreto per l’impiego di green pass in ambito lavorativo: obbligo dal 15 ottobre 2021

: decreto per l’impiego di green pass in ambito lavorativo: obbligo dal 15 ottobre 2021

In riferimento al Decreto Legge 127 del 21.09.2021 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, a partire dal 15 ottobre, vige l’obbligo per tutti i lavoratori del pubblico e del comparto privato del possesso e dell’esibizione, su richiesta, della Certificazione verde Covid-19 di cui al D.L. 52 del 22 aprile 2021 e s.m.i. per l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2. Le disposizioni del Decreto si applicano fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

 

  • A CHI SI APPLICA:

L’obbligo di Green Pass per l’accesso è esteso anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni (per le P.A. anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali).

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica di esenzione rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

  • OBBLIGHI PREVISTI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro dovranno effettuare la verifica anche per propri lavoratori che prestano l’attività lavorativa presso sedi esterne o terze. La verifica del possesso del “Green Pass” è effettuata sia dal datore di lavoro ospitante che dai propri datori di lavoro.

I datori di lavoro devono:

  • Definire entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative delle verifiche;
  • assicurare il rispetto delle prescrizioni;
  • individuare formalmente i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi e formalizzare in modo scritto tali regole.

 

  • MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli saranno effettuati prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Il controllo dovrà essere effettuato tramite l’Applicazione VerificaC19 sviluppata dal Ministero della Salute, che legge il QR Code del certificato digitale o cartaceo.  L’Applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità dei Green Pass senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

Si precisa che il controllo effettuato dal Datore di lavoro non costituisce trattamento di dati ai fini della privacy: infatti con il controllo del “Green Pass” non vengono rilevati dati particolari (sanitari o sensibili) ma semplicemente attesta se la persona possiede o meno un Green Pass valido. 

E’ necessario pertanto definire le modalità di accertamento (punto di verifica, personale incaricato, etc.) in base alla propria organizzazione (turni, luoghi di accesso, luoghi ove si presta l’attività lavorativa, etc.).

 

  • ASSENZA GREEN PASS

Il Decreto prevede che i lavoratori che comunicano di non essere in possesso del Green Pass o ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione verde e comunque fino non oltre il 31/12/2021.

Per i giorni di assenza ingiustificata al lavoratore non spetterà retribuzione né altro compenso o emolumento; manterrà però il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza conseguenze disciplinari.

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre2021.

 

  • SANZIONI

Le comunicazioni delle violazioni vanno trasmessi, da parte dei soggetti incaricati all’accertamento della contestazione, al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione delle sanzioni, fermo restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

I datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per i lavoratori che accedono all’interno del luogo di lavoro senza Green Pass sono previste sanzioni pecuniarie tra i 600 e 1.500 euro, oltre le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

 

Rimaniamo in attesa di eventuali linee guida o chiarimenti da parte delle Autorità competenti per maggiori dettagli riguardanti in particolare le modalità operative di controllo del possesso di Green Pass dei lavoratori operanti presso sedi esterne.

 

Decreto Legge N° 127 del 21 settembre 2021

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